In caso di incidente con veicolo estero in territorio Italiano, gestiremo il sinistro dell’assistito rivolgendoci agli apposito ente predisposto per il risarcimento di tutti i danni subiti UCI.
Ambito di intervento UCI
L’UCI interviene in caso di incidenti stradali accaduti sul territorio italiano e provocati da veicoli a motore immatricolati all’estero con le seguenti limitazioni:
– il veicolo estero al momento dell’incidente deve essere munito di targa in corso di validità di un Paese membro dello Spazio economico europeo o di Svizzera, Serbia, Andorra (articolo 125 comma 4 e comma 3, lettera b, del Codice delle assicurazioni private DLgs 209/2005).
– in caso invece di veicolo estero immatricolato in un Paese che non fa parte dello Spazio economico europeo, questo deve essere munito di certificato internazionale di assicurazione (carta verde) il cui stato di validità alla data dell’incidente sia stato confermato dall’assicuratore estero o dal Bureau del Paese di origine del veicolo (articolo 125 comma 3 lettera a “carta verde accettata dall’UCI”). I Paesi interessati sono: Albania, Bielorussia, Bosnia e Erzegovina, Iran, Israele, Macedonia (FYROM), Marocco, Moldavia, Montenegro, Russia, Tunisia, Turchia, Ucraina.
– ovvero in caso il veicolo estero extra-comunitario sia munito di polizza temporanea di frontiera (articolo 125 comma 3 lettera c)
L’UCI pertanto non ha alcuna competenza per sinistri provocati da veicoli muniti di targa italiana anche se apparentemente assicurati con un’Impresa estera. Si ricorda che un numero consideravole di Imprese estere è autorizzato dall’Ivass ad operare in Italia nel ramo r.c. auto. E’ importante pertanto sapere che in questo caso la gestione del servizio liquidativo avviene secondo le norme che regolano la responsabilità civile auto.
Sul sito dell’Ivass [link a Imprese estere] è possibile verificare se l’Impresa in questione sia autorizzata ad assicurare veicoli italiani e chi sia l’eventuale rappresentante per i sinistri da contattare.
Si ricorda infine che il regime di risarcimento diretto non trova applicazione come specificato al secondo comma dell’art. 149 del Codice delle assicurazioni private (DLgs 209/2005). Pertanto lo straniero che abbia subito un danno ad opera di un veicolo italiano dovrà indirizzare la propria richiesta danni ai sensi dell’art. 148 del del Codice delle assicurazioni private (DLgs 209/2005) all’assicuratore italiano e non all’UCI.
– FONTE UCI –
In caso di incidente all’estero con cittadino straniero, gestiremo il sinistro dell’assistito rivolgendoci all’apposito ente preposto per il risarcimento dei danni subiti (CONSAP)