Nella sentenza 8892 del 28 novembre 2012 del Giudice di Pace di Torino, il magistrato prende atto che la definizione di danno biologico contenuta nell’ articolo139 del codice assicurazioni “faceva e fa riferimento alla lesione suscettibile di accertamento medico legale…” vale a dire la stessa definizione del la previgente normativa “richiamata nel d.m. 3/7/2003 (Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità)” .
Con tali premesse le conclusioni non possono che essere nel senso che “Le nuove norme non modificano dunque la precedente definizione di danno biologico ma, caso mai, ribadiscono la necessità di accertamenti obbiettivi effettuati visivamente o strumentalmente secondo i dettami della scienza medica, come da più parti rilevato in dottrina in svariate occasioni, il che non comporta necessariamente l’adozione di una diversa e nuova criteriologia medica, tenuto conto che anche prima le valutazioni corrette delle lesioni alla persona dovevano essere conformi a criteri rigorosi ed obbiettivi.”